• Tardiva registrazione del contratto di locazione

    Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate e sanzioni aggiornate (Risoluzione n. 56/E del 2025)

    17/10/2025 Autore: Agenzia Immobiliare Batini Real Estate di Mauro Batini a Tonfano

    Premessa dell’agenzia

    Come agenzia immobiliare, ci impegniamo a fornire aggiornamenti puntuali e chiari su tematiche normative che riguardano direttamente i nostri clienti.
    La registrazione dei contratti di locazione è un adempimento essenziale e, se non effettuata nei tempi previsti, può comportare sanzioni.

    In questo articolo riassumiamo i recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate contenuti nella Risoluzione n. 56/E del 9 ottobre 2025, riguardanti la tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione pluriennali, soggetti a imposta di registro.
    Il riferimento normativo centrale è l’articolo 69 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – noto come Testo Unico dell’Imposta di Registro (TUR).


    Quando va registrato un contratto di locazione?

    La registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di immobili urbani è obbligatoria entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla decorrenza (se precedente).
    Il contratto può essere registrato con imposta versata annualmente oppure in un’unica soluzione per tutta la durata.


    Come si calcola la sanzione in caso di registrazione tardiva?

    La Risoluzione n. 56/E/2025 chiarisce che, in caso di tardiva registrazione di contratti pluriennali soggetti a imposta di registro, la sanzione prevista dall’articolo 69 del TUR (D.P.R. 131/1986) deve essere commisurata all’imposta dovuta per la prima annualità, non sull’intero importo del contratto.

    Esempio pratico:
    Per un contratto 4+4 con canone annuo di € 6.000 e registrazione tardiva, la sanzione sarà calcolata sull’imposta di registro dovuta per i primi 6.000 euro, non per l'intero importo degli 8 anni.

    Questo orientamento segue quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità e supera parzialmente quanto indicato in precedenza dalla Circolare n. 26/E del 2011.


    Contratti con cedolare secca: sanzioni in misura fissa

    Per i contratti soggetti a cedolare secca, l’imposta di registro non è dovuta, ma restano comunque previste sanzioni in misura fissa in caso di tardiva o omessa registrazione:

    • 150 per registrazione tardiva

    • 250 per omessa registrazione

    Queste sanzioni si applicano anche se non è dovuta alcuna imposta, poiché il contratto rientra in un regime sostitutivo o agevolativo.


    Cosa succede per le annualità successive alla prima?

    Per le annualità successive, in caso di tardivo versamento dell’imposta di registro (se prevista), si applica quanto stabilito dall’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 – relativo alle sanzioni per tardivo versamento.


    È possibile regolarizzare la posizione? (Ravvedimento operoso)

    Sì, qualora sussistano i requisiti, il contribuente può accedere al ravvedimento operoso, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
    In questo modo, è possibile ridurre l’importo delle sanzioni versando spontaneamente quanto dovuto prima di eventuali contestazioni da parte dell’amministrazione.


    Conclusioni e contatti

    La corretta registrazione dei contratti di locazione è un aspetto fondamentale della gestione immobiliare, sia per i locatori che per gli inquilini.
    Come agenzia, restiamo a disposizione per supportarti in tutte le fasi della locazione, dalla redazione del contratto alla registrazione, nel rispetto delle normative vigenti.

     

    Le informazioni riportate sono tratte da fonti aggiornate alla data odierna, tra cui la Risoluzione n. 56/E del 13 ottobre 2025, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Si raccomanda comunque di consultare sempre le fonti ufficiali o di rivolgersi al proprio consulente fiscale di fiducia. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali errori di trascrizione, aggiornamenti normativi successivi o interpretazioni.

     

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